Home » Da Beccaria a oggi, può lo Stato togliere la vita per punire?

Da Beccaria a oggi, può lo Stato togliere la vita per punire?

Interrogativi su una vita in balia di decisioni

di Tiziana Mazzaglia

di Tiziana Mazzaglia

Più di due secoli e mezzo fa Cesare Beccaria, nelle pagine di Dei delitti e delle pene, poneva una questione destinata ad attraversare i secoli: fino a dove può spingersi il potere dello Stato nel punire chi ha commesso un delitto? Il 30 settembre 2026 quella domanda è tornata drammaticamente attuale negli Stati Uniti. Il Tennessee ha tentato di eseguire la condanna a morte di Christa Gail Pike, 50 anni, condannata per il brutale omicidio di Colleen Slemmer, 19 anni, commesso nel 1995, quando Pike aveva appena 18 anni. L’esecuzione, però, non è andata come previsto. A Pike sono state somministrate due dosi di pentobarbital, il farmaco previsto dal protocollo del Tennessee per l’iniezione letale, ma la donna non è morta. I testimoni presenti hanno riferito che continuava a respirare. Terminati i passaggi consentiti dal protocollo, l’esecuzione è stata interrotta e Pike è stata trasferita in ambulanza in una struttura sanitaria. Il governatore del Tennessee Bill Lee, che pochi giorni prima aveva negato la clemenza, ha successivamente sospeso le altre esecuzioni previste per il resto dell’anno e disposto una revisione indipendente per comprendere che cosa non abbia funzionato. Il caso non mette in discussione la gravità del crimine commesso contro Colleen Slemmer né la responsabilità penale accertata di Christa Pike. Ma ciò che è accaduto apre interrogativi nuovi. Che cosa succede quando è lo Stato a non riuscire a eseguire una condanna a morte? Perché un’iniezione letale può fallire? Perché, se esistono Paesi nei quali l’eutanasia viene praticata attraverso procedure mediche regolamentate, non vengono utilizzati gli stessi protocolli? Lo Stato può tentare una seconda volta di mettere a morte la stessa persona? Com’è possibile che una persona sopravviva dopo due somministrazioni previste per un’esecuzione mediante iniezione letale? Non sappiamo ancora con certezza perché Christa Pike sia sopravvissuta. Ed è importante non trasformare in una spiegazione ciò che, al momento, è soltanto un’ipotesi. Proprio per chiarire le cause del fallimento è stata disposta una revisione indipendente. Quello che sappiamo è che il Tennessee utilizza un protocollo basato sul pentobarbital e che, nel caso di Pike, sono state effettuate le somministrazioni previste senza ottenere la morte della condannata. Una volta completati i passaggi contemplati dal protocollo, gli operatori non potevano semplicemente improvvisare una procedura diversa o aumentare arbitrariamente le dosi. È uno degli aspetti più significativi del caso: una procedura costruita per produrre un risultato irreversibile si è conclusa senza raggiungerlo. Ma a questo punto viene spontanea una domanda: nei Paesi in cui è consentita l’eutanasia esistono procedure mediche che conducono alla morte. Perché non si applica lo stesso metodo nelle esecuzioni capitali? Perché eutanasia ed esecuzione capitale possono apparire materialmente simili: in entrambi i casi possono essere utilizzati farmaci che conducono alla morte, ma hanno natura completamente differente. Nei Paesi in cui l’eutanasia è legalmente consentita, essa avviene all’interno di un contesto sanitario regolamentato. Esistono requisiti giuridici, una valutazione medica e soprattutto la richiesta del paziente. La procedura è eseguita da professionisti sanitari secondo protocolli clinici. Nell’esecuzione capitale, invece, la persona non chiede di morire: la morte viene imposta dallo Stato in esecuzione di una sentenza. C’è poi un ostacolo fondamentale negli Stati Uniti. Le principali regole deontologiche della professione medica, tra cui quelle dell’American Medical Association, considerano incompatibile con il ruolo del medico la partecipazione attiva a un’esecuzione capitale. Il compito del medico è curare e tutelare la salute, non provocare la morte di una persona come forma di punizione. Per questo non è possibile semplicemente prendere un protocollo utilizzato nell’eutanasia e trasferirlo nel sistema delle esecuzioni. E qui nasce un paradosso difficile da comprendere: lo Stato ha cercato di uccidere Christa Pike e, non essendoci riuscito, adesso deve curarla? Sì. Ed è probabilmente uno degli aspetti che rendono questa vicenda così particolare. Nel momento in cui l’esecuzione non determina la morte e la persona necessita di assistenza sanitaria, quella persona rimane una detenuta sotto la responsabilità dello Stato. Di conseguenza deve ricevere le cure necessarie. Si crea così una situazione apparentemente contraddittoria: pochi minuti prima lo Stato stava legittimamente tentando, secondo il proprio ordinamento, di provocarne la morte; subito dopo, fallita l’esecuzione, ha nuovamente il dovere di tutelarne la salute. E tutto questo ha anche un costo. Non rischia di costare allo Stato ancora di più? Certamente esistono ulteriori costi, anche se oggi non disponiamo di cifre attendibili per stabilire quanto costeranno le cure di Christa Pike. La questione economica, però, non riguarda soltanto l’eventuale ricovero. Un’esecuzione fallita può comportare accertamenti tecnici, un’indagine sulle procedure utilizzate, ulteriori ricorsi giudiziari, spese legali e l’eventuale revisione dei protocolli. È quindi corretto affermare che il fallimento genera ulteriori costi pubblici; non sarebbe invece corretto, senza dati ufficiali, quantificarli. Ma soprattutto: dopo quello che è successo, possono davvero tentare di giustiziarla una seconda volta? Questa è probabilmente la domanda giuridica più importante aperta dal caso. Il semplice fatto che un primo tentativo di esecuzione sia fallito non permette, da solo, di concludere automaticamente che una seconda esecuzione sia vietata. Ma nemmeno significa che lo Stato possa semplicemente fissare una nuova data e ripetere tutto senza conseguenze giuridiche. Un nuovo tentativo potrebbe generare un contenzioso costituzionale molto importante. La difesa potrebbe sostenere che costringere una persona a subire nuovamente il procedimento dopo essere già stata sottoposta alle somministrazioni destinate a provocarne la morte costituisca una forma di trattamento crudele e inusuale. Sarebbero però i tribunali a dover stabilire se questi argomenti impediscano concretamente una seconda esecuzione. Quindi Christa Pike potrebbe trovarsi nella situazione di essere sopravvissuta alla propria esecuzione e di dover aspettare per sapere se verrà sottoposta nuovamente alla stessa procedura? È una possibilità che dipenderà dalle decisioni delle autorità e soprattutto dagli eventuali procedimenti giudiziari successivi. Ed è proprio qui che emerge una dimensione ulteriore della pena: non soltanto la morte, ma l’attesa della morte. Pike ha già trascorso circa trent’anni nel braccio della morte. Secondo la Commissione interamericana dei diritti umani, ha trascorso inoltre più di vent’anni in condizioni di isolamento. Dopo il tentativo del 30 settembre, alla lunga attesa precedente potrebbe aggiungersi l’incertezza su un eventuale nuovo tentativo. Prima dell’esecuzione erano già stati sollevati dubbi sul procedimento che aveva portato alla condanna a morte. Che cosa aveva stabilito la Commissione interamericana dei diritti umani? La Commissione aveva espresso serie critiche sulla rappresentanza legale ricevuta da Pike durante il processo capitale. Secondo la Commissione, la difesa non avrebbe adeguatamente investigato e presentato elementi relativi alla sua storia personale, alle condizioni psicologiche e alle violenze fisiche e sessuali subite. In un procedimento nel quale è possibile pronunciare una condanna irreversibile, la qualità della difesa assume un’importanza particolarmente elevata. La Commissione aveva inoltre richiamato la durata della permanenza nel braccio della morte e il lunghissimo isolamento, raccomandando agli Stati Uniti la revisione del caso e la commutazione della condanna. Questo non significa negare il delitto commesso da Pike. Significa distinguere la responsabilità per l’omicidio dalla domanda su quale pena uno Stato possa legittimamente applicare. Pike aveva soltanto 18 anni quando uccise Colleen Slemmer. Quanto conta questo elemento? Non cancella in alcun modo la gravità del crimine e non deve oscurare la vittima. Colleen Slemmer aveva 19 anni e fu vittima di un omicidio di estrema violenza. Parlare dell’età, della storia personale o delle condizioni psicologiche di chi ha commesso il delitto non significa trasformare la responsabile in vittima o dimenticare la persona uccisa. La questione è diversa: bisogna chiedersi se elementi come la giovanissima età al momento del reato debbano avere un peso nel momento in cui lo Stato decide non soltanto quanto punire una persona, ma se privarla definitivamente della possibilità di vivere e cambiare. Ed è qui che torniamo a Beccaria. Perché, dopo più di 260 anni, continuiamo ancora a farci la stessa domanda? Perché Beccaria non si limitava a chiedersi quanto fosse grave un delitto. Si interrogava sul potere di chi punisce. La sua riflessione sulla pena di morte riguardava la legittimità e l’utilità della pena e il limite che lo Stato deve porre alla propria forza. Oggi possiamo discutere di pentobarbital, protocolli, dosaggi, procedure e competenze mediche. Ma nessun perfezionamento tecnico può rispondere alla domanda che viene prima di tutte le altre: lo Stato deve avere il potere di togliere deliberatamente la vita a una persona come forma di punizione? Su questo le società democratiche hanno dato risposte differenti. L’Italia e gli altri Stati dell’Unione europea hanno abolito la pena di morte; negli Stati Uniti, invece, la pena capitale continua a essere prevista in diversi Stati e dall’ordinamento federale, sebbene non tutti gli Stati che la prevedono effettuino esecuzioni. E allora il fallimento dell’esecuzione di Christa Pike cambia qualcosa nel dibattito sulla pena di morte? Non decide il dibattito, ma introduce un fatto concreto che costringe a interrogarsi anche sull’esecuzione materiale della pena. La pena di morte viene spesso immaginata come un momento definitivo: viene pronunciata una condanna e, molti anni dopo, quella condanna viene eseguita. Il caso Pike mostra che persino quel momento può fallire. Una donna è stata preparata per morire. È stata sottoposta alla procedura prevista dallo Stato. Ha ricevuto il farmaco destinato a provocarne la morte. Ma è sopravvissuta. A quel punto lo Stato ha dovuto interrompere ciò che stava facendo e affidarla alle cure sanitarie. È difficile immaginare una rappresentazione più concreta della contraddizione che Beccaria aveva posto al centro della propria riflessione: quali limiti deve avere il potere dello Stato quando punisce? Il caso di Christa Pike non deve far dimenticare Colleen Slemmer, la ragazza di 19 anni alla quale nel 1995 fu tolta la vita. Discutere della pena inflitta alla sua assassina non significa diminuire la gravità di quel delitto. Significa interrogarsi su ciò che accade dopo che la colpa è stata accertata. Il 30 settembre 2026 il Tennessee aveva deciso che Christa Pike dovesse morire. Ha tentato di eseguire quella decisione, ma non ci è riuscito. Oggi Pike è ancora viva. E così, più di 260 anni dopo Dei delitti e delle pene, alla domanda di Cesare Beccaria se ne aggiunge un’altra, ancora più concreta: quando uno Stato ha già tentato di togliere la vita a una persona e non ci è riuscito, fino a dove può spingersi una seconda volta? Sul piano giuridico decideranno i giudici e sul piano etico e politico, la risposta appartiene alla società e alle sue istituzioni.

 

Aggiornamento dell’8 ottobre 2026: Il caso di Christa Gail Pike registra nuovi sviluppi significativi. Durante l’udienza del 7 ottobre, la giudice I’Ashea Myles ha ordinato allo Stato del Tennessee di conservare tutte le prove relative al tentativo di esecuzione fallito del 30 settembre, comprese siringhe, farmaci, aghi, linee endovenose, registrazioni e documentazione interna. La decisione potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire le cause del fallimento dell’iniezione letale e per eventuali futuri procedimenti giudiziari. Nel frattempo emergono nuovi particolari sulle condizioni di salute della donna che, dopo aver ripreso conoscenza, presenta una polmonite, un coagulo di sangue in un braccio, difficoltà a deglutire e gravi problemi agli arti superiori. Secondo i suoi legali, Pike non riesce ancora a muovere le braccia e le conseguenze a lungo termine rimangono incerte. Sul piano giudiziario, lo Stato ha confermato che attualmente non esiste un nuovo ordine di esecuzione, senza tuttavia escludere che possa essere emesso in futuro. Prosegue intanto la revisione indipendente disposta dal governatore del Tennessee per accertare le cause del fallimento. Resta dunque aperto l’interrogativo centrale: Christa Pike, sopravvissuta al primo tentativo di esecuzione, potrebbe essere nuovamente sottoposta alla pena capitale?

L’immagine allegata è stata creata con l’Intelligenza artificiale.

Ti potrebbe interessare anche