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«Lei non può dirmi di stare zitto»

di Tiziana Mazzaglia

di Tiziana Mazzaglia

«Stai zitto». Due parole. Oppure, rivolte a un gruppo che continua a parlare mentre il docente cerca di spiegare: «Ragazzi, state zitti». E dall’altra parte arriva una risposta che, fino a qualche anno fa, sarebbe sembrata quantomeno singolare: «Lei non può dirmelo». È forse in questa minuscola scena di ordinaria vita scolastica che si può leggere una trasformazione assai più profonda del rapporto tra studenti, adulti, regole e autorità. Perché il problema non è stabilire se «stai zitto» rappresenti la più raffinata delle formule pedagogiche. Evidentemente non lo è. Un insegnante dispone di un lessico ben più ampio e può dire «fai silenzio», «lascia parlare», «non interrompere», «ascolta». Ma la questione diventa un’altra quando un alunno non contesta il tono del richiamo, bensì rivendica l’idea che il docente non abbia il diritto di imporgli il silenzio. È davvero così? Non risulta nell’ordinamento scolastico nazionale un divieto che impedisca a un docente di pronunciare le parole «stai zitto» o «state zitti». Esistono, invece, norme che delineano con sufficiente chiarezza diritti e doveri di coloro che abitano quotidianamente la scuola. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti definisce la scuola una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale e stabilisce che la sua vita si fonda sulla libertà di espressione ma anche sul «rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono». Non è un dettaglio: reciproco significa che il rispetto non procede in una sola direzione. Lo stesso Statuto, all’articolo 3, non contempla soltanto prerogative degli studenti, ma precisi doveri: frequentare regolarmente, assolvere agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e rispettare le disposizioni organizzative della scuola. I regolamenti degli istituti, a loro volta, individuano le condotte che costituiscono mancanze disciplinari proprio facendo riferimento a questi doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. C’è allora un protagonista quasi invisibile in questa discussione: il compagno che vorrebbe ascoltare. Quando uno studente parla continuamente, interrompe, provoca, richiama l’attenzione degli altri, ride ad alta voce o costringe l’insegnante a sospendere ripetutamente la spiegazione, la questione non riguarda più soltanto il rapporto fra lui e il professore. In quell’aula ci sono altri venti, venticinque, forse trenta ragazzi. Ciascuno di loro è entrato a scuola anche per imparare. Ogni interruzione sottrae tempo alla lezione e, quando il disturbo diventa sistematico, finisce per interferire con il diritto degli altri a beneficiare pienamente dell’attività didattica. La Costituzione, all’articolo 33, proclama che «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»; l’articolo 34 afferma che «la scuola è aperta a tutti». Sono principi che ricordano come l’istruzione non sia un rapporto privato fra il ragazzo che disturba e l’adulto che lo richiama, ma un bene che appartiene all’intera comunità scolastica. E allora vale la pena capovolgere la prospettiva. Se uno studente reclama il proprio diritto a non sentirsi dire «stai zitto», chi tutela il diritto del compagno a sentire la spiegazione? Chi tutela chi vorrebbe prendere appunti, comprendere un passaggio difficile, formulare una domanda, seguire senza che la voce dell’insegnante debba continuamente competere con un brusio di fondo? E chi tutela il docente nel concreto esercizio della sua funzione? Chiedere silenzio non è una sospensione dei diritti. È, molto spesso, la condizione indispensabile affinché i diritti di tutti possano essere esercitati. Naturalmente esiste un confine che non dovrebbe mai essere oltrepassato. Il docente non acquisisce, in nome della propria funzione, il diritto di insultare, mortificare o umiliare. L’autorevolezza non è arbitrio e la fermezza non deve diventare sopraffazione. Ma sarebbe altrettanto pericoloso compiere l’errore inverso: trasformare qualsiasi richiamo in una presunta violazione della libertà dello studente. Fra l’autoritarismo e l’assenza di autorità esiste uno spazio vastissimo. È precisamente lo spazio dell’educazione. Persino il legislatore, negli ultimi anni, è tornato a porre l’accento sulla responsabilità. La legge n. 150 del 2024 è intervenuta, tra l’altro, sulla tutela dell’autorevolezza del personale scolastico e il DPR n. 134 del 2025 ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Nel parere reso durante l’iter della riforma, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha richiamato espressamente il senso di responsabilità dello studente e il rispetto delle regole. Esiste poi un limite ulteriore, che va trattato con rigore e senza facili criminalizzazioni. Se il comportamento non consiste più nella semplice chiacchiera o nell’interruzione occasionale, ma assume caratteristiche tali da determinare una vera e significativa interruzione o un turbamento dell’attività scolastica, può porsi, nelle circostanze previste dalla legge e da valutare caso per caso, anche una questione diversa sul piano giuridico: l’articolo 340 del codice penale disciplina l’interruzione o il turbamento della regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità. Questo non significa affatto che l’alunno che parla durante la spiegazione commetta automaticamente un reato: sostenere una simile equivalenza sarebbe giuridicamente improprio e pedagogicamente assurdo. Significa, piuttosto, ricordare che impedire concretamente e in modo apprezzabile lo svolgimento di un’attività pubblica è cosa ben diversa dalla normale vivacità di una classe e che l’interruzione della lezione non può essere considerata sempre e comunque un fatto irrilevante. Ed è proprio qui che quelle quattro parole — «Lei non può dirmelo» — acquistano un significato che supera il piccolo conflitto verbale. Forse abbiamo insegnato molto ai ragazzi la grammatica dei diritti e non sempre, con la stessa determinazione, quella dei doveri. Abbiamo spiegato loro che devono essere ascoltati, ed è giusto; che la loro dignità deve essere rispettata, ed è sacrosanto; che possono esprimere il proprio pensiero, ed è una conquista irrinunciabile. Ma ogni diritto vive accanto al diritto di qualcun altro. La libertà di parlare non comprende la libertà di impedire agli altri di ascoltare. Il diritto di esprimersi non coincide con il diritto di interrompere. Il rispetto dovuto allo studente non cancella quello dovuto al docente. E l’autorità educativa non diventa autoritarismo semplicemente perché pronuncia un no. Forse, allora, il vero problema non è più chiedersi se un professore possa dire «stai zitto». La domanda più inquietante è un’altra: quando abbiamo cominciato a considerare quasi illegittimo che un adulto, responsabile di una classe, possa dire a un ragazzo che è arrivato il momento di tacere e ascoltare? Perché anche imparare a stare in silenzio, quando qualcun altro ha diritto di parlare, è educazione. Forse una delle più elementari. E proprio per questo una delle più preziose.

L’immagine allegata è stata creata con l’Intelligenza Artificiale.

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